Statuto

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Statuto

 

ART. 1
È costituito il Centro di Studi per la Storia della Architettura.
L’Ente, che è la continuazione della Associazione Artistica fra Cultori di Architettura fondata nel 1890, ha la sua sede in Roma.

 

ART. 2
Il Centro ha lo scopo di promuovere e di dare incremento a ricerche sui monumenti che costituiscono l’inestimabile patrimonio dell’Italia, diffonderne la conoscenza, interessarsi della loro tutela. A tale scopo esso:
a) cura di assegnare degna sede e ampio sviluppo alla speciale biblioteca che già  appartenne all’Associazione fra Cultori di Architettura;
b) promuove conferenze, pubblica monografie e articoli su argomenti riguardanti la Storia dell’Architettura.
c) promuove visite di interesse culturale;
d) esegue e raccoglie rilievi di monumenti e ogni altra documentazione relativa;
e) organizza convegni, congressi e conferenze di studiosi di Storia dell’Architettura;
f) promuove e favorisce iniziative locali volte agli stessi fini e ne agevola e coordina l’attività .

 

ART. 3
Sono organi del Centro il Presidente, il Consiglio e l’Assemblea dei Soci.

 

ART. 3b
Afferiscono al Centro le Sezioni.
Le Sezioni sono costituite da docenti universitari disciplinarmente omogenei (appartenenti allo stesso Settore Scientifico Disciplinare) nella veste di Soci Ordinari e Soci Corrispondenti; i soci eleggono al loro interno un Coordinatore della Sezione.
I Soci afferenti a ciascuna Sezione si riuniscono in assemblea per deliberare relativamente alle problematiche specifiche del Settore Scientifico Disciplinare.
Laddove le tematiche siano comuni, i Soci di più sezioni possono riunirsi in seduta congiunta.
I Coordinatori delle Sezioni intervengono di diritto alle sedute del Consiglio, senza avere diritto al voto.
Il funzionamento delle Sezioni e i compiti dei relativi Coordinatori sono disciplinati da apposito regolamento.

 

ART. 4
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci ordinari ed onorari.
Rappresenta l’Ente sia nei rapporti esterni che in quelli interni; è responsabile insieme con il Consiglio, del suo andamento e della sua amministrazione, e adempie tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente Statuto e dalla Assemblea. Dura in carica tre anni e puಠessere riconfermato.

 

ART. 5
Il Consiglio, composto di dieci membri, viene eletto dall’Assemblea dei Soci ordinari e onorari.
Nomina nel suo seno il Vice Presidente; nomina tra i soci ordinari il Segretario verbalizzante,  l’Economo i bibliotecari, gli archivisti, i responsabili della Segreteria.
Coadiuva il Presidente che lo convoca e ne dirige le discussioni, prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che sottopone all’assemblea, propone ogni anno l’ammontare delle quote e delle eventuali tasse di ammissione, propone quando crede opportuno, le modifiche al presente Statuto, nomina le Commissioni di Studio dell’Ente. Nelle sue deliberazioni il voto del Presidente dirime la parità.
I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

ART. 6
I Soci del Centro per la Storia dell’Architettura sono onorari, ordinari, corrispondenti, aggregati. Possono essere soci onorari coloro i quali si siano resi illustri nelle arti e negli Studi storici, benemeriti verso il Centro o abbiano rivestito la carica di Presidente del Centro. Possono essere soci ordinari coloro che coltivano l’Architettura, l’Archeologia e la Storia Critica dell’Arte e si interessano ai fini di cui all’art. 2. A tal fine gli aspiranti debbono presentare domanda controfirmata da due soci ordinari. Sulla loro ammissione decide il Consiglio. Possono essere soci corrispondenti i docenti universitari che fanno richiesta di far parte della Sezione relativa al loro Settore Scientifico Disciplinare. Possono essere soci aggregati gli studenti universitari.
I soci potranno frequentare la sede sociale, consultare le pubblicazioni della biblioteca, partecipare alle riunioni e alle altre iniziative del Centro.
I soci corrispondenti e aggregati, pur partecipando alla vita del Centro, non hanno diritto al voto dell’assemblea.

 

ART. 7
L’iscrizione a socio vale per l’anno solare in cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissione entro il 30 settembre dell’anno in corso.
La qualità  di socio si perde:
a)per dimissioni, nel modo e nei termini fissati nel precedente comma;
b) per mancato pagamento della quota annuale;
c) per voto del Consiglio quando questo ritenga incompatibile la presenza del Socio in seno all’Ente.
Nei casi a) e b)i Soci dimessi potranno essere riammessi previo pagamento delle quote insolute verso la Cassa Sociale, con esonero del pagamento della eventuale tassa di ammissione.

 

ART. 8
I soci si riuniscono ogni anno in assemblea generale ordinaria per l’approvazione dei bilanci e per fissare i contributi sociali; ogni tre anni per la nomina del Presidente, del Consiglio e del Collegio Sindacale. Particolari riunioni per discussioni o comunicazioni di argomenti di storia della architettura, di conservazione o restauro di monumenti, di iniziative che rientrano nelle finalità  sociali, saranno tenute mensilmente per convocazione della Presidenza, eventualmente su domanda di un numero di Soci non inferiore a venti.

 

ART.9
Le Assemblee si intendono costituite e valide nei riguardi delle votazioni quando intervenga un quarto dei Soci.
Quando non si è raggiunto il numero legale, l’assemblea È riunita in seconda convocazione mezz’ora dopo, e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti,

 

ART. 10
Il patrimonio del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura è costituito:
a)dai beni mobili ed immobili e dai valori che appartenevano alla Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura, o che per qualunque altro titolo vengano in possesso dell’Ente;
b) dalle somme destinate comunque ad incremento del patrimonio, oppure a formare speciali accantonamenti o borse di studio.
Inventario di detto patrimonio dovrà  essere regolarmente registrato e presentato al Consiglio.
Costituiscono le entrate della Cassa sociale:
a)le quote sociali, le tasse di ammissione e i contributi eventuali;
b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
c) le somme incassate per atti di liberalità , per eventuali proventi di pubblicazioni o per altro qualsiasi titolo, che non siano destinate ad incremento del patrimonio.

 

ART. 11
L’esercizio finanziario si inizia con il 1 gennaio e termina col 31 dicembre.
Il bilancio preventivo dovrà  essere preparato dal Consiglio non oltre il 15 novembre precedente all’anno finanziario cui si riferisce e dovrà  essere sottoposto per l’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il conto consuntivo dovrà  essere compilato entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio e sottoposto all’esame dei Sindaci e successivamente all’approvazione dell’Assemblea.

 

ART. 12
I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità  e la cassa, di controllare il conto consuntivo e accompagnarlo con una relazione che verrà  sottoposta al Consiglio.
Essi intervengono di diritto alle sedute del Consiglio e seguono l’andamento finanziario dell’Ente, senza avere diritto al voto.
Durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

 

ART. 13
Per la modifica dello Statuto è necessario l’intervento nell’Assemblea di due terzi degli iscritti e la maggioranza di due terzi dei presenti. Qualora i presenti non raggiungano tale numero, la votazione si potrà fare per referendum.

 

ART. 14
Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Presidente trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione una relazione sull’attività svolta dal Centro nell’anno precedente.