Regolamento Sala Studi

 

Domanda di accesso (PDF)

Tariffario riproduzioni (PDF)

 

Articolo 1 – Accesso alla Sala di Studio.

Presso il Centro di Studi per la Storia dell’Architettura è in funzione una sala di studio per la consultazione del materiale (manoscritti, disegni e pubblicazioni a stampa) custodito presso l’archivio e la biblioteca del Centro.

L’accesso alla sala di studio è riservato agli studiosi qualificati che per le loro ricerche scientifiche hanno la necessità  di consultare le pubblicazioni conservate presso la biblioteca del Centro di Studi e la documentazione conservata presso l’archivio del Centro stesso. La consultazione della documentazione archivistica è consentita agli studiosi che svolgono ricerche sui monumenti italiani e sulla cultura architettonica moderna e contemporanea.

Gli studiosi che intendono accedere alla sala di studio devono compilare per ciascun argomento oggetto della ricerca una domanda di ammissione alla consultazione del materiale sull’apposito modulo fornito dagli addetti alla sala medesima. Sulla domanda gli studiosi devono indicare il loro nome e cognome, il loro indirizzo, il loro recapito telefonico, la loro professione, l’oggetto della ricerca e le finalità  della medesima (studio, pubblicazione, ecc). I laureandi e gli specializzandi dovranno esibire lettera di presentazione del docente di riferimento.

All’ingresso gli studiosi devono consegnare un documento di riconoscimento che sarà  restituito loro all’uscita, e depositare borse, cartelle, giornali e contenitori di qualsiasi genere, che in nessun caso e per nessuna ragione possono essere introdotte nella sala di studio. Altresì non possono essere introdotte macchine fotografiche, telefonini cellulari, scanner e qualsiasi altro macchinario idoneo alla riproduzione.

Nella sala di studio gli studiosi possono portare solo la matita nera e la carta per prendere appunti o il loro computer portatile. In sala non è consentito l’uso di matite colorate e di penne di alcun genere.

Agli studiosi è assolutamente vietato uscire dalla sala di studio portando seco materiale dell’archivio o della biblioteca.

 

Articolo 2 – Riproduzione di libri e riviste.

Per uso personale dei lettori è libera la riproduzione delle opere a stampa conservate presso la biblioteca del Centro di Studi, o di parte di esse, purché fatta a mano.

Su richiesta scritta, per motivi di studio o di ricerca, è consentita la riproduzione a pagamento1, mediante fotocopie, riprese digitali o sistemi analoghi, dei libri e delle riviste conservati presso la biblioteca del Centro di Studi, in conformità  della normativa vigente sul diritto d’autore2.

Per effettuare la riproduzione di cui al comma precedente, deve essere compilata l’apposita domanda rivolta al Presidente del Centro. Nella domanda gli studiosi interessati debbono indicare il loro nome e cognome, il titolo del libro o della rivista (nel caso delle riviste anche l’annata ed il fascicolo), la loro collocazione di biblioteca e le pagine da fotocopiare.

Il Presidente del Centro di Studi, o la persona da lui delegata, ha la facoltà  di accogliere o di respingere la richiesta a propria discrezione e con decisione insindacabile, tenendo conto in modo particolare delle condizioni di conservazione del materiale e del rischio che esso possa danneggiarsi per effetto della sua riproduzione.

La fotocopiatura dei libri e delle riviste viene eseguita esclusivamente dagli addetti alla biblioteca. Previa autorizzazione del Presidente del Centro o della persona da lui delegata, le riprese digitali possono essere effettuate anche con mezzi propri.

Nel caso in cui per la riproduzione del libro o della rivista è necessario avvalersi di servizi esterni, il prezzo relativo viene stabilito sulla base di un apposito preventivo a cura del Centro.

 

Articolo 3 – Riproduzione dei documenti di archivio.

Per uso personale dei lettori è libera la riproduzione dei manoscritti e dei dattiloscritti conservati presso l’archivio del Centro di Studi, o di parte di essi, purché fatta a mano.

È vietata la fotocopiatura dei documenti (dattiloscritti, manoscritti e disegni) conservati presso il medesimo archivio.

Su richiesta scritta, per motivi di studio o di ricerca, il Centro provvede alla riproduzione a pagamento3, mediante riprese digitali o sistemi analoghi, del materiale documentario conservato presso detto archivio. A cura del Centro i manoscritti ed i dattiloscritti possono essere riprodotti anche mediante scansione. Previa autorizzazione del Presidente del Centro o della persona da lui delegata, le riprese digitali dei manoscritti e dei dattiloscritti possono essere effettuate anche con mezzi propri, escluse per² le pagine che contengono disegni, che possono essere riprodotte solo a cura del Centro.

Per addivenire alla riproduzione di cui al comma precedente, deve essere compilata l’apposita domanda rivolta al Presidente del Centro di Studi. Nella domanda gli studiosi interessati debbono indicare il loro nome e cognome, il numero complessivo dei documenti da riprodurre e per ciascuno di essi la serie archivistica di cui fa parte, il numero di fascicolo o di cartella che lo contiene e l’eventuale numero progressivo, nonché le finalità  per le quali viene chiesta la riproduzione dei documenti.

I documenti di cui si chiede la riproduzione devono essere lasciati nell’ordine in cui si trovano nel fascicolo o nella cartella, e non devono essere rimossi o spostati in nessun caso. Essi vanno contrassegnati con strisce di carta.

Il Presidente del Centro di Studi, o persona da lui delegata, ha la facoltà  di accogliere o di respingere la richiesta a propria discrezione e con decisione insindacabile, tenendo conto in modo particolare delle condizioni di conservazione del materiale e del rischio che esso possa danneggiarsi per effetto della sua riproduzione, nonché del suo formato.

Nel caso in cui sia autorizzata la riproduzione dei manoscritti e dei dattiloscritti con mezzi propri, essa deve essere effettuata alla presenza degli addetti alla sala di studio.

Gli studiosi hanno l’obbligo di consegnare al Centro di Studi una copia digitale di ciascun documento riprodotto.

 

Articolo 4 – Pubblicazione dei documenti.

Gli studiosi che intendano pubblicare le immagini di documenti conservati presso l’archivio del Centro di Studi debbono rivolgersi al Presidente del Centro per ottenere, a pagamento4, la copia pubblicabile del documento in questione e l’autorizzazione alla sua pubblicazione.

Per ottenere l’una e l’altra gli interessati debbono compilare l’apposita domanda indicando le proprie generalità , il numero delle immagini che intendono pubblicare e la collocazione di ciascun documento da riprodurre a tale fine, nonché il tipo di pubblicazione (libro, rivista, ecc., con il relativo titolo) in cui le immagini stesse saranno riprodotte.

Nella domanda gli studiosi debbono dichiarare espressamente di accettare le disposizioni stabilite dal successivo articolo 5. L’accettazione di tali disposizioni è condizione indispensabile per dare seguito alla domanda.

Il Presidente del Centro ha la facoltà  di accogliere o di respingere la richiesta a propria discrezione e con decisione insindacabile, tenendo fra l’altro conto delle condizioni di conservazione del materiale e del rischio che esso possa danneggiarsi per effetto della sua riproduzione, nonchè del suo formato.

L’autorizzazione alla pubblicazione è valida limitatamente ad una sola lingua ed alla prima edizione della stessa. Per ogni ulteriore utilizzazione deve essere richiesta un’autorizzazione specifica.

Gli studiosi che ottengono l’autorizzazione alla pubblicazione dei documenti sono personalmente responsabili dell’uso che ne fanno.

 

Articolo 5 – Doveri degli autori.

Gli autori di libri, saggi, articoli o tesi che pubblicano la riproduzione di uno o più documenti conservati presso l’archivio del Centro di Studi debbono sempre indicare nella didascalia dell’illustrazione che il documento riprodotto è conservato a Roma presso il Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, la collocazione d’archivio del documento stesso e gli estremi dell’autorizzazione a pubblicarlo.

Gli autori medesimi si debbono impegnare a rispettare la vigente normativa internazionale riguardante il diritto d’autore, il copyright ed il diritto di proprietà .

In ogni caso gli autori che pubblicano la riproduzione di uno o più documenti conservati presso l’archivio del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura debbono consegnare al medesimo Centro di Studi una copia del volume, della rivista o della tesi di laurea o di dottorato in cui è stato pubblicato il documento.

 

Articolo 6 – Deroghe

Ferme restando tutte le altre disposizioni, i soci del Centro di Studi hanno diritto alla riduzione del 50% degli importi previsti per la riproduzione di libri e riviste e per la riproduzione e la pubblicazione dei documenti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

La riproduzione di libri e riviste e la riproduzione e la pubblicazione dei documenti sono gratuite se fatte per libri, riviste, ecc. editi direttamente dal Centro di Studi o da enti ad esso collegati. La valutazione relativa è rimessa al Presidente del Centro di Studi, la cui decisione è insindacabile.

 

Articolo 7 – Pagamenti.

Tutti i pagamenti previsti dai precedenti articoli debbono essere effettuati anticipatamente presso l’ufficio cassa del Centro di Studi oppure con bonifico (codice IBAN: IT 84 N 07601 03200 000027649003) o con versamento sul c/c postale n.° 27649003 intestato a: Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, indicando nella causale “Per riproduzione di documenti conservati presso il Centro di Studi per la Storia dell’Architettura” oppure “Diritti di riproduzione a favore del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura”. È consentito anche il pagamento tramite vaglia postale intestato a: Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, via Luigi Petroselli 54, 00186 Roma.

Roma, 26 marzo 2013

 


1 Vedi il tariffario allegato.

2 Attualmente la materia è disciplinata dall’articolo 68, terzo comma, della legge 22 aprile 1941 n. 633, così come sostituito dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68: “Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo del periodico, escluse le pagine di pubblicità , la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo”.

Vedi il tariffario allegato.

4 Vedi il tariffario allegato.