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Gli studiosi che intendono accedere alla sala di studio devono compilare per ciascun argomento oggetto della ricerca una domanda di ammissione alla consultazione del materiale sull’apposito modulo fornito dagli addetti alla sala medesima. Sulla domanda gli studiosi devono indicare con esattezza il loro nome e cognome, il loro indirizzo, il loro recapito telefonico, la loro professione, l’oggetto della ricerca e le finalità della medesima (studio, pubblicazione, ecc). All’ingresso gli studiosi devono consegnare un documento di riconoscimento che sarà restituito loro all’uscita, e depositare borse, cartelle, giornali e contenitori di qualsiasi genere, che in nessun caso e per nessuna ragione possono essere introdotte nella sala di studio. Nella sala di studio gli studiosi possono portare solo la matita nera e la carta per prendere appunti o il loro computer portatile. In sala non è consentito l’uso di matite colorate e di penne di alcun genere. Agli studiosi è assolutamente vietato uscire dalla sala di studio portando seco materiale dell’archivio o della biblioteca.
Articolo 2 – Fotocopiatura di libri e riviste. Nei limiti consentiti dalla legge e con le modalità da essa previste1 può essere chiesta la fotocopiatura dei libri e delle riviste conservati presso la biblioteca del Centro di Studi compilando l’apposita domanda rivolta al Presidente del Centro medesimo. Nella domanda gli studiosi interessati debbono indicare il loro nome e cognome, il numero complessivo delle pagine da fotocopiare, il titolo del libro o della rivista (nel caso delle riviste anche l’annata ed il fascicolo), la loro collocazione di biblioteca e le pagine da fotocopiare. Il Presidente del Centro di Studi ha la facoltà di accogliere o di respingere la richiesta a propria discrezione e con decisione insindacabile. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, lo studioso interessato deve pagare € 1,00 (un euro/00) più IVA per ogni fotocopia. La fotocopiatura dei libri e delle riviste viene eseguita esclusivamente dagli addetti alla biblioteca.
Articolo 3 – Riproduzione fotografica dei documenti. E’ vietata la fotocopiatura dei documenti (manoscritti e disegni) conservati presso l’archivio del Centro di Studi. Può essere chiesta la riproduzione fotografica dei documenti medesimi compilando l’apposita domanda rivolta al Presidente del Centro di Studi. Nella domanda gli studiosi interessati debbono indicare il loro nome e cognome, il numero complessivo dei documenti da fotografare e per ciascuno di essi la serie archivistica di cui fa parte, il numero di fascicolo o di cartella che lo contiene e l’eventuale numero progressivo. I documenti di cui si chiede la riproduzione fotografica devono essere lasciati nell’ordine in cui si trovano nel fascicolo o nella cartella, e non devono essere rimossi o spostati in nessun caso. Essi vanno contrassegnati con strisce di carta fissati con fermagli metallici. Il Presidente del Centro di Studi ha la facoltà di accogliere o di respingere la richiesta a propria discrezione e con decisione insindacabile. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, lo studioso interessato deve pagare € 100,00 (euro cento/00) più IVA per ogni soggetto fotografato, anche se i soggetti fanno parte di un unico documento. Le fotografie dei documenti dei quali viene autorizzata la riproduzione devono essere fatte alla presenza degli addetti alla sala di studio. Gli studiosi che fotografano documenti hanno l’obbligo di consegnare al Centro di Studi una stampa di ciascuna fotografia che hanno effettuato.
Articolo 4 – Pubblicazione dei documenti. Nel caso in cui intendano pubblicare i documenti fotografati, gli studiosi interessati debbono inoltrare preventiva richiesta di autorizzazione alla pubblicazione al Presidente del Centro di Studi compilando l’apposita domanda nella quale debbono indicare le proprie generalità, il numero delle fotografie che intendono pubblicare e la collocazione di ciascun documento fotografato a tale fine, nonché il tipo di pubblicazione (libro, rivista, ecc., con il relativo titolo) in cui le fotografie saranno riprodotte. Nella domanda gli studiosi debbono dichiarare espressamente di accettare le disposizioni stabilite dal successivo articolo 5. L’accettazione di tali disposizioni è condizione indispensabile per dare seguito alla domanda. Il Presidente del Centro di Studi ha la facoltà di accogliere o di respingere la richiesta a propria discrezione e con decisione insindacabile. Nel caso di richiesta di pubblicazione delle fotografie di documenti in libri o riviste di natura non scientifica, oppure in libri o riviste di natura scientifica per i quali è previsto il rimborso delle spese all’autore da parte di enti pubblici o privati, istituzioni, ecc. il richiedente è tenuto a pagare al Centro di Studi un importo pari a tre volte il prezzo della riproduzione fotografica dei documenti stessi più IVA; prezzo della riproduzione fotografica che deve essere sempre pagato indipendentemente dalla pubblicazione o meno delle fotografie. Nel caso di pubblicazione delle fotografie di documenti in libri o riviste di natura scientifica per i quali non è previsto alcun rimborso delle spese all’autore da parte dell’editore, di enti pubblici o privati, di istituzioni, ecc., oppure in tesi di dottorato senza borsa di studio, il richiedente è esente dal pagamento dell’importo pari a tre volte il prezzo della riproduzione fotografica dei documenti stessi più IVA previsto dal precedente comma. Tale esenzione deve essere espressamente richiesta dall’interessato, che deve altresì dichiarare nella domanda di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, l’esistenza delle condizioni richieste per ottenerla, fornendo tutti gli elementi necessari a comprovarla. La natura scientifica del libro o della rivista deve essere confermata dal Presidente del Centro di Studi con decisione insindacabile. Nel caso in cui la fotografia sia destinata alla realizzazione di prodotti audiovisivi “derivati” (cd rom, ecc.) il richiedente deve corrispondere il corrispettivo fisso di € 100,00 (euro cento/00) più IVA per immagine pubblicata, più una quota percentuale del 12% dell’introito lordo derivante dalla commercializzazione del prodotto. L’autorizzazione alla pubblicazione è valida limitatamente ad un solo Paese ed alla prima edizione della stessa. Per ogni ulteriore utilizzazione deve essere richiesta un’autorizzazione specifica. Gli studiosi che ottengono l’autorizzazione alla pubblicazione dei documenti sono personalmente responsabili dell’uso che ne fanno. Articolo 5 – Doveri degli autori. Gli autori di libri, saggi, articoli o tesi che pubblicano la riproduzione di uno o più documenti conservati presso l’archivio del Centro di Studi debbono sempre indicare nella didascalia dell’illustrazione che il documento riprodotto è conservato presso il Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, la collocazione d’archivio del documento stesso e gli estremi dell’autorizzazione a pubblicarlo. Gli autori medesimi si debbono impegnare a rispettare la vigente normativa internazionale riguardante il diritto d’autore, il copyright ed il diritto di proprietà. In ogni caso gli autori che pubblicano la riproduzione di uno o più documenti conservati presso l’archivio del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura debbono consegnare al medesimo Centro di Studi una copia del volume, della rivista o della tesi di laurea o di dottorato in cui è stato pubblicato il documento.
Articolo 6 – Deroghe. Ferme restando tutte le altre disposizioni, i soci del Centro di Studi hanno diritto alla riduzione del 50% degli importi previsti per la fotocopiatura di libri e riviste e per la riproduzione fotografica e la pubblicazione dei documenti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.
La fotocopiatura di libri e riviste e la riproduzione fotografica e la pubblicazione dei documenti sono gratuite se fatte per libri, riviste, ecc. editi direttamente dal Centro di Studi o da enti ad esso collegati. La valutazione relativa è rimessa al Presidente del Centro di Studi, la cui decisione è insindacabile.
Articolo 7 - Pagamenti. Tutti i pagamenti previsti dai precedenti articoli debbono essere effettuati anticipatamente presso l’ufficio cassa del Centro di Studi oppure con versamento sul c/c postale n.° 27649003 intestato a: Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, Roma, indicando nella causale “Per riproduzione di documenti conservati presso il Centro di Studi per la Storia dell’Architettura” oppure “Diritti di riproduzione a favore del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura”. E’ consentito anche il pagamento tramite vaglia postale intestato a: Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, via Luigi Petroselli 54, 00186 Roma.
Roma, 20 febbraio 2006 1 Attualmente la materia è disciplinata dall’art. 68 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68. |
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